Il regolamento

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

DELL’ATENEO DI TREVISO

Approvato, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, dall’Assemblea dei Soci del 6 novembre 2015
e modificato il 27 maggio 2018

ART. 1

 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. Ciascun Socio, entrando a far parte dell’Ateneo, assume l’impegno di contribuire alla dignità e al prestigio dell’Ente, partecipando attivamente alle attività sociali e alle manifestazioni culturali organizzate dall’Ateneo, e di difenderne in ogni tempo e luogo il buon nome.
  2. Ogni Socio ha il dovere di contribuire, economicamente e con la propria attività scientifico-culturale, alla vita dell’Associazione e, in particolare, di frequentare assiduamente, salvo giustificati motivi, le conferenze promosse dall’Ateneo e di far pubblicare all’interno dei volumi degli Atti e Memorie dell’Ateneo propri scritti aventi dignità scientifica.
  3. Il mancato rispetto dei doveri di cui al presente articolo è valutabile ai sensi di quanto dispone l’art. 12 dello Statuto.
  4. Ciascun Socio può frequentare liberamente la Biblioteca e consultarne i libri, anche con prestito a domicilio, con esclusione degli esemplari rari e di pregio; può chiedere di far pubblicare gratuitamente i propri scritti negli Atti e Memorie dell’Ateneo, fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 del presente Regolamento; può, infine, partecipare liberamente a tutte le manifestazioni culturali organizzate dall’Ateneo.

ART. 2

AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

  1. Il Socio ordinario che intenda proporre al Consiglio di Presidenza, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il nome di uno o più nuovi soci ordinari o corrispondenti è tenuto a comunicare detto nome entro il 1° luglio di ogni anno, corredando la richiesta da un incisivo ed esaustivo curriculum scientifico-professionale del candidato.
  2. Ogni Socio può proporre non più di due nomi per ogni anno accademico.
  3. Spetta alla Presidenza il compito di vagliare, a suo insindacabile giudizio, le candidature ricevute dai Soci, nel rispetto di quanto dispongono gli artt. 8, 9 e 11 dello Statuto, e di farle poi sottoporre al voto dell’Assemblea.
  4. La Presidenza può invitare il candidato segnalato dal Socio a presentare una dissertazione orale o scritta durante il successivo anno accademico affinché tutti i Soci possano valutarne il valore scientifico-culturale.
  5. La seduta per la votazione dei nomi dei nuovi Soci deve tenersi alla fine dell’anno accademico e comunque non oltre il 30 giugno, tenuto conto delle proposte comunicate dalla Presidenza all’inizio dell’anno accademico ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.
  6. Al momento della propria elezione il nuovo Socio comunica alla Segreteria i propri dati personali tramite apposita scheda informativa predisposta dalla Segreteria, indica l’indirizzo di posta elettronica ove intende ricevere le comunicazioni, trasmette il proprio curriculum aggiornato, accetta di ricevere tutti gli avvisi inviati dall’Ateneo e sottoscrive i documenti imposti dalla legge o dal presente Regolamento.

ART. 3

DELIBERAZIONI DEI SOCI

  1. È ammessa la delega scritta a favore di altro Socio per la partecipazione alle votazioni nell’Assemblea. Ogni Socio non può rappresentare più di due deleganti.
  2. I voti per delega vengono computati ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 26 dello Statuto e devono pervenire alla Segreteria almeno il giorno prima della votazione.
  3. L’avviso di convocazione delle Assemblee può essere contenuto nel Programma delle attività e delle conferenze dell’Ateneo.

ART. 4

CONFERENZE DEI SOCI

  1. È dovere della Presidenza, entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto anche conto dei limiti di bilancio, stabilire il calendario delle conferenze da tenersi nel successivo anno accademico e invitare ciascun Socio a parteciparvi nella veste di relatore o a presentare il nome di terzi che volessero intervenire.
  2. La Presidenza può indicare entro tale data uno o più temi scientifico-disciplinari da privilegiare nella scelta delle conferenze.
  3. Il Socio che intenda aderire all’invito deve comunicare alla Segreteria, entro il 15 luglio successivo, il titolo del proprio intervento corredato da una breve sintesi riepilogativa in assenza della quale non può essere ammesso.
  4. La Presidenza, ricevute le richieste dei Soci, ha il dovere di vagliare i singoli interventi, tenuto conto del loro valore scientifico-culturale e del carattere di novità, nonché della congruenza rispetto all’eventuale tema proposto.
  5. Entro il 30 settembre di ogni anno deve essere comunicato a ciascun Socio il Programma definitivo e completo delle attività e delle conferenze del successivo anno accademico.

ART. 5

ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

  1. Ciascun Socio può proporre con tempestività alla Presidenza le iniziative di carattere scientifico-culturale che ritiene più opportune ai fini del conseguimento degli scopi sanciti dall’art. 4 dello Statuto o richiedere che l’Ateneo dia il proprio patrocinio ad attività organizzate da terzi che risultino coerenti con gli obiettivi statutari.
  2. È dovere della Presidenza dare seguito a tali richieste tenuto conto dei vincoli di bilancio e delle altre iniziative assunte nel corso dell’anno accademico.

ART. 6

PUBBLICAZIONI DELL’ATENEO

  1. Ogni Socio che intenda proporre uno scritto, già presentato in seduta pubblica ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, da inserire nella collana degli “Atti e Memorie dell’Ateneo” o in altra pubblicazione dell’Ateneo, è tenuto a inviare l’elaborato entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
  2. Lo scritto deve essere spedito in formato elettronico e deve tenere conto delle eventuali indicazioni stilistiche, editoriali e bibliografiche preventivamente comunicate dalla Segreteria all’inizio dell’anno accademico. Qualora l’elaborato pervenga oltre tale data ovvero non sia rispettoso delle direttive impartite potrà non essere pubblicato.
  3. Sul valore scientifico-culturale degli scritti da inserire nella collana degli “Atti e Memorie dell’Ateneo” o in altra pubblicazione giudica un Comitato scientifico, avente mandato triennale, nominato dal Consiglio di Presidenza, a cui si affianca un Comitato editoriale.
  4. Possono essere pubblicati scritti di Studiosi non appartenenti all’Ateneo purché presentati da un Socio garante, previo il vaglio del predetto Comitato.
  5. Gli scritti inseriti nelle pubblicazioni dell’Ateneo divengono di proprietà dell’Ente e nessuna pretesa può avanzare l’Autore nei confronti dell’Ateneo che può liberamente disporne.
  6. Ogni socio è tenuto a pubblicare scritti o opere che siano frutto del proprio ingegno e che non ledano diritti dei terzi. I contributi devono essere originali e di regola inediti.
  7. L’Ateneo non è responsabile del contenuto degli scritti, della loro correttezza e affidabilità e il Socio manleva espressamente l’Ateneo da qualsiasi conseguenza negativa o risarcitoria dovesse derivare all’Ente dalla pubblicazione di un proprio elaborato o di immagini dallo stesso fornite.

ART. 7

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

  1. Il Consiglio di Presidenza deve riunirsi almeno quattro volte l’anno, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo l’urgenza, dal Presidente che ne dirige i lavori e nulla può deliberare se non si trovino adunati almeno tre componenti tra cui il Presidente o il vice Presidente da questi delegato.
  2. Le deliberazioni della Presidenza non sono valide se non abbiano in loro favore la maggioranza dei voti. Il voto del Presidente vale doppio.
  3. In conformità ai compiti statutari, il Consiglio di Presidenza:
  4. promuove e organizza ogni attività dell’Ateneo e ne determina gli indirizzi;
  5. indice le Assemblee nel rispetto delle norme dello Statuto, determinando gli oggetti da trattare;
  6. provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea, curando l’aggiornamento e la conservazione del registro dei Soci in conformità con le norme statutarie;
  7. coordina e vaglia le pubblicazioni dell’Ateneo e le relazioni tenute dai Soci;
  8. delibera sulle spese che verranno confermate dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
  9. vigila sull’osservanza dello Statuto e del presente Regolamento che ne dà attuazione secondo quanto dispone l’art. 24 dello Statuto e prende atto, all’inizio del proprio mandato, delle dimissioni dei Soci rese ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, aggiornando annualmente il registro degli iscritti;
  10. vaglia le candidature dei nuovi Soci ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 2 del presente Regolamento e propone all’Assemblea la nomina dei Soci onorari;
  11. conferisce patrocini e delibera sulla partecipazione a ogni altra iniziativa scientifico-culturale in conformità con quanto dispone l’art. 4 dello Statuto;
  12. nomina le Commissioni e i Comitati previsti dallo Statuto, nonché quelle per l’assegnazione delle borse di studio e ne stabilisce i parametri di giudizio;
  13. redige e presenta nei termini statutari il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ateneo;
  14. propone all’Assemblea la misura del contributo associativo ai sensi degli artt. 4 e 12 dello Statuto, tenuto conto delle esigenze di bilancio.
  15. Nell’adempimento dei propri compiti la Presidenza può farsi coadiuvare da una o più Commissioni dalla stessa nominate che operano sotto il suo stretto controllo e che possono essere sciolte in qualsiasi momento.

ART. 8

MEZZI DI FINANZIAMENTO

  1. L’Ateneo trae mezzi di finanziamento da Enti pubblici, da privati e dai contributi dei Soci, oltre che da lasciti e donazioni.
  2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle a esse strettamente connesse.
  3. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, ai Soci utili e avanzi di gestione.
  4. Nessun Socio può ricevere compensi per le attività svolte in attuazione dello Statuto e degli incarichi ricoperti all’interno dell’Ente.
  5. La presentazione del bilancio ai Soci può avvenire anche tramite invio dello stesso a mezzo di posta elettronica.

ART. 9

COMUNICAZIONI

  1. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento provenienti dagli Organi dell’Ente o a questi dirette devono essere inviate tramite posta elettronica.
  2. È fatto obbligo a ciascun Socio di dotarsi di un valido indirizzo e-mail, di comunicarlo tempestivamente alla Segreteria al momento della propria elezione e di segnalare eventuali futuri mutamenti di indirizzo di posta elettronica.
  3. Non è ammessa alcuna comunicazione inviata per posta ordinaria, salvo casi straordinari o impreveduti.
  4. Nel sito internet dell’Ateneo devono essere resi pubblici gli indirizzi e-mail della Segreteria e della Presidenza.
  5. Ove non diversamente specificato, tutte le comunicazioni devono essere inviate alla Segreteria.

ART. 10

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

  1. Al momento della propria elezione ogni Socio si impegna a rispettare lo Statuto e il presente Regolamento che dichiara, tramite sottoscrizione, di conoscere e accettare in ogni suo punto.
  2. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua approvazione.